Lo statuto
STATUTO
CAPO I
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA
art. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata
1. E’ costituita un’Associazione di Cooperazione e Solidarietà Internazionale, organizzazione non
governativa e non lucrativa di utilità sociale, denominata Renken ONLUS (di seguito solo
“Associazione”).
2. L’Associazione è apartitica, aconfessionale e la sua durata è illimitata.
3. L’Associazione avrà la sua sede legale in via Faà di Bruno, 2 Torino (TO) in Italia e potrà
costituire altre sedi sul territorio nazionale e internazionale.
4. L’Associazione potrà inoltre costituire o riconoscere gruppi di volontari od associazioni di
appoggio istituzionale e progettuale di riferimento.
CAPO II
SCOPI E FINALITÀ
art. 2 – Principi ispiratori
1. L’Associazione concorre a promuovere e sostenere azioni volte a garantire la dignità di ogni
persona in ogni parte del mondo, credendo nei valori di solidarietà, eguaglianza, amicizia e
fratellanza e considerando la pace quale bene supremo.
art. 3 – Campi d’azione
1. L’Associazione opererà nei campi della cooperazione internazionale ed educazione allo
sviluppo, in favore delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo, perseguendo esclusivamente
finalità di solidarietà sociale nei seguenti settori: assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza
sanitaria, istruzione, formazione, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione
della cultura e dell’arte, tutela dei diritti umani e civili, ricerca scientifica di particolare interesse
sociale e sensibilizzazione sul territorio.
2. L’Associazione opererà, in Italia ed all’estero, prevalentemente a favore di soggetti in situazioni
di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.
art. 4 – Modalità d’azione
1. Per il perseguimento del proprio fine statutario di cui all’art. 3, l’Associazione potrà svolgere le
seguenti attività:
a) promuovere azioni e progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo e di educazione allo
sviluppo sul territorio nazionale e internazionale;
b) promuovere interventi in situazioni di emergenza sul territorio nazionale e internazionale;
c) collaborare o aderire a qualunque ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale,
nonché ad organismi, movimenti e associazioni con i quali condivida gli scopi istituzionali;
d) coordinare le proprie attività con quelle di altre associazioni, di singoli ricercatori, formatori e
liberi professionisti anche a livello internazionale;
e) farsi promotrice avanti a qualunque ente pubblico o privato, o intraprendere e gestire
direttamente o tramite terzi, di qualunque iniziativa finalizzata al conseguimento degli scopi
dell’Associazione;
f) organizzare e promuovere convegni, dibattiti, seminari di studio e approfondimento, corsi di
formazione e manifestazioni;
g) promuovere ed attuare direttamente la creazione di pubblicazioni e sussidi multimediali;
h) promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione e l’edizione di libri, testi,
dispense, notiziari e indagini.
2. E’ fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad
eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, nei limiti consentiti dal comma 5 dell’articolo
10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460.
3. Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni
finanziarie, mobiliari ed immobiliari e promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al
fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento
dell’oggetto sociale; effettuare attività commerciali marginali, accessorie e strumentali ai fini
istituzionali.
CAPO III
RISORSE ECONOMICHE
art. 5 – Patrimonio sociale
1. Il patrimonio sociale sarà costituito:
a) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere
richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’associazione;
b) dai contributi di enti pubblici e dalle liberalità di persone fisiche e giuridiche;
c) dai beni mobili e immobili acquistati con detti contributi, elargizioni, donazioni, lasciti,
rimborsi;
d) da sponsorizzazioni;
e) da entrate per servizi prestati dall’Associazione o da qualunque altra attività prevista dalla
legge per il perseguimento degli scopi associativi;
f) da eventuali eccedenze di bilancio.
Il patrimonio dell’Associazione deve, sotto qualsiasi forma, essere destinato esclusivamente ai fini
e per gli scopi di cui agli articoli del CAPO II – SCOPI E FINALITÀ.
art. 6 – Bilancio
1. L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio e il 31
dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all’Assemblea il bilancio
consuntivo relativo all’anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo
all’anno successivo.
2. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la
realizzazione delle attività istituzionali di cui agli articoli del CAPO II – SCOPI E FINALITÀ e di
quelle ad esse direttamente connesse.
3. Gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche
in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non
siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altri enti associativi senza scopo di lucro
che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.
4. I fondi sono depositati presso la cassa dell’Associazione e gli istituti di credito stabiliti dal
Consiglio Direttivo, ogni operazione finanziaria è disposta attraverso la firma del Presidente, del
Vicepresidente o di una persona da loro delegata.
CAPO IV
MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE
art. 7 – Soci
1. Possono essere soci tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti, che ne
condividano gli scopi e le finalità di cui agli articoli del CAPO II – SCOPI E FINALITÀ.
2. Il numero dei soci è illimitato.
3. Per essere ammesso in qualità di socio dell’Associazione è necessario presentare una domanda
d’ammissione scritta al Consiglio Direttivo, il quale valuterà la corrispondenza ai criteri di idoneità
descritti al successivo art. 9. La nomina di socio dovrà essere successivamente approvata
dall’Assemblea dei soci e diverrà effettiva al momento del pagamento della quota associativa. Tale
quota è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, non rivalutabile, non
ripetibile e non rimborsabile.
4. Possono essere soci le persone di ogni nazionalità, genere, razza, religione, opinione politica,
orientamento sessuale, condizione personale e sociale, senza discriminazioni di alcun tipo.
5. La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari. E’ inoltre
espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
6. Il socio di Renken ONLUS non potrà fare dichiarazioni pubbliche in nome e per conto
dell’Associazione senza aver ricevuto espressa autorizzazione dal Consiglio Direttivo. Tra i soci
vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative.
7. La qualità di socio non è soggetta a limiti temporali e non dà diritto ad alcun vantaggio
economico diretto o indiretto per sé ed i propri familiari.
art. 8 – Categorie di soci
I soci si dividono nelle seguenti categorie:
a) Soci attivi;
b) Soci onorari.
Tale distinzione in categorie sociali non implica differenze in merito ai diritti ed ai doveri verso
l’Associazione.
I soci attivi sono i soci fondatori che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione
sottoscrivendo l’atto relativo e i soci ordinari che entrano a far parte dell’Associazione secondo le
modalità di cui al successivo art. 9.
I soci onorari sono coloro che hanno concorso con atti rilevanti allo sviluppo, alla diffusione e alla
difesa dei principi umanitari dell’Associazione.
La nomina a socio Onorario deve essere deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del
Consiglio Direttivo.
art. 9 – Condizioni di ammissione e norme di esclusione
1. Per diventare soci ordinari occorre:
a) aver partecipato attivamente e con continuità alla vita associativa per almeno 1 (uno) anno in
Italia o, alternativamente, 6 (sei) mesi, dei quali almeno 2 (due) trascorsi in missioni all’estero
per conto dell’Associazione;
b) presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo;
c) versare la quota associativa determinata per il relativo anno sociale.
2. L’ammissione, subordinata ai requisiti di cui al precedente comma 1, è deliberata dal Consiglio
Direttivo, previa valutazione della rispondenza dell’aspirante socio ai principi ispiratori
dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo può, a suo insindacabile giudizio, deliberare la reiezione
della domanda di ammissione. Il Consiglio Direttivo dovrà rendere noto il proprio parere entro 3
(tre) mesi dalla consegna della domanda presso la sede legale dell’Associazione.
3. Gli aspiranti soci godono di tutti i diritti e doveri dei soci attivi, ad eccezione del diritto di voto.
4. La qualifica di socio si perde per:
a) dimissioni;
b) decesso;
c) espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Statuto o per
comportamenti contrari ad esso e per ripetute infrazioni ai regolamenti e/o codici
comportamentali interni e comunque per atti che danneggino l’Associazione e non siano
coerenti con i principi ispiratori della stessa;
d) cessazione di partecipazione, senza giustificato motivo, per un periodo di un anno;
e) per mora superiore ad un anno nel pagamento della quota sociale e trascorsi due mesi
dall’inoltro del sollecito;
f) per mancata presenza all’Assemblea dei soci per due anni consecutivi senza giustificazione
alcuna.
5. Il socio che intenda dimettersi deve presentare dichiarazione di recesso entro 3 (tre) mesi dalla
fine dell’anno – scadenza 30 (trenta) settembre di ogni anno – altrimenti sarà considerato associato
anche per l’anno successivo e tenuto al versamento della quota annuale sociale.
6. L’espulsione dei soci è proposta dal Consiglio Direttivo ed ha come effetto l’immediata
sospensione dalla vita associativa con perdita del diritto di voto. In ogni caso, prima di procedere
all’esclusione, devono essere contestati per iscritto all’associato gli addebiti che allo stesso
vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il socio, al quale sarà stata comunicata la decisione
di esclusione, può ricorrere entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione all’Assemblea mediante
raccomandata A/R inviata al Presidente dell’Associazione. La delibera dell’eventuale esclusione
del socio sospeso spetta all’Assemblea dei soci.
7. Il socio, anche se recedente, come il socio che per qualsiasi ragione non faccia più parte
dell’Associazione, non ha alcun diritto di ordine patrimoniale né di altra natura nei confronti della
stessa, né potrà rivendicare compensi e restituzioni di quote, statuendosi che ogni suo apporto è
destinato ai fini associativi.
art. 10 – Doveri e diritti dei soci
1. I soci sono tenuti:
a) ad osservare il presente Statuto e le sue eventuali modifiche, i regolamenti e/o codici
comportamentali interni e le deliberazioni adottati dagli organi associativi;
b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;
c) a versare annualmente entro il 30 (trenta) aprile la quota associativa approvata
dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
d) a partecipare attivamente alla vita associativa ed all’Assemblea dei soci;
e) a giustificare l’impossibilità a partecipare all’Assemblea dei soci.
2. I soci hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione e all’Assemblea dei soci con diritto
di voto (solo se maggiorenni) e di parola;
b) a formulare proposte e suggerimenti anche per iscritto;
c) ad accedere alle cariche associative. Questo diritto si acquisisce con una anzianità di associato
di almeno due anni;
d) a frequentare la sede sociale ed utilizzare le attrezzature dell’Associazione compatibilmente
con le necessità organizzative della stessa;
e) ad essere informati, in base ai modi e ai tempi stabiliti da Consiglio Direttivo.
art. 11 – Sostenitori esterni
Possono inoltre partecipare alla vita associativa, in qualità di “sostenitori”, senza diritto di voto,
anche tutte le persone fisiche che s’impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi
dell’Associazione, di cui agli articoli del CAPO II – SCOPI E FINALITÀ, con vari livelli di
coinvolgimento:
a) operatori retribuiti;
b) personale volontario;
c) tirocinanti e stagisti;
d) aspiranti soci ordinari;
e) donatori;
f) simpatizzanti.
Sono sostenitori esterni, senza diritto di voto, anche tutte le persone giuridiche, gli enti, che
donando risorse economiche in genere, s’impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi
dell’Associazione, di cui agli articoli del CAPO II – SCOPI E FINALITÀ.
CAPO V
ORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE
art. 12 – Organi Sociali
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci
b) il Consiglio Direttivo
c) Il Presidente e il Vicepresidente
art. 13 – Assemblea dei soci
1. L’Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci che, alla data dell’Assemblea generale siano in
regola con il versamento della quota associativa annuale, che non abbiano presentato domanda di
dimissioni e per i quali non sia stato emesso provvedimento di espulsione.
2. Ogni socio ha diritto ad un voto.
3. A ciascun socio può essere assegnata al massimo 1 (una) delega per rappresentare gli associati
impegnati all’estero e quelli residenti in Italia impossibilitati a partecipare per comprovati motivi.
All’Assemblea possono partecipare anche i sostenitori esterni, senza diritto di voto.
4. L’Assemblea regolarmente convocata e costituita, di cui ai successivi comma 5, 6, 7 e 8,
rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità con il presente
Statuto, vincolano tutti i soci compresi gli assenti e i dissenzienti.
5. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
6. L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno, entro il mese di aprile, per assumere
deliberazioni di propria competenza, previste al comma 1 del successivo art. 14, ed è convocata
dal Presidente dell’Associazione e ogni qual volta lo stesso Presidente o almeno tre membri del
Consiglio Direttivo, o un quinto dei soci ne ravvisino l’opportunità e ne facciano richiesta scritta al
Presidente. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, fax o tramite e-mail
dal Presidente dell’Associazione con indicazione dell’ordine del giorno e della eventuale seconda
convocazione, da far pervenire almeno 30 (trenta) giorni prima della data di riunione.
7. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita:
a) in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci
aventi diritti al voto;
b) in seconda convocazione, quando siano presenti o rappresentati qualunque numero di soci
aventi diritto al voto;
c) anche se in difetto di comunicazione, se alle adunanze partecipano tutti i soci e l’intero
Consiglio Direttivo.
8. L’Assemblea straordinaria si riunisce ogni qualvolta deve assumere deliberazioni di propria
competenza, previste al comma 2 dell’articolo 14, nei casi di impossibilità di funzionamento degli
organi dell’Associazione o ogni qualvolta lo riterrà necessario il Consiglio Direttivo secondo le
modalità previste dal Codice Civile, ed è convocata dal Presidente dell’Associazione o da almeno
tre membri del Consiglio Direttivo, o da un terzo degli associati che ne ravvisino l’opportunità e ne
inoltrino richiesta scritta al Presidente che dovrà indire la riunione entro 3 (tre) mesi dal
ricevimento della richiesta. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, fax
o per mezzo e-mail dal Presidente dell’Associazione con indicazione dell’ordine del giorno e della
eventuale seconda convocazione, da far pervenire almeno 15 (quindici) giorni prima della data di
riunione. In caso di urgenza la convocazione è valida a mezzo telefono, telegramma, fax, e-mail o
sms almeno 7 (sette) giorni prima.
9. L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita:
a) in prima convocazione, quando sia presente o rappresentato almeno l’80% dei soci aventi
diritti al voto;
b) in seconda convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 dei soci aventi
diritto al voto;
c) anche se in difetto di comunicazione, se alle adunanze partecipano tutti i soci e l’intero
Consiglio Direttivo.
10. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono valide ove risultino adottate a
maggioranza dei soci presenti. In caso di parità dei voti , la proposta, oggetto delle deliberazioni, si
intende respinta. Le deliberazioni dell’Assemblea riguardanti l’eventuale scioglimento
dell’Associazione con relativa devoluzione del patrimonio residuo, devono essere adottate con la
presenza o la rappresentanza ed il voto di almeno 3/4 degli aventi diritto al voto.
11. Le Assemblee ordinarie e quella straordinarie sono presiedute dal Presidente dell’Associazione
o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro del Consiglio Direttivo
più anziano di età presente all’Assemblea. Questi nominerà il Segretario d’Assemblea tra i soci
presenti.
12. Nelle delibere dell’Associazione riguardo a responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo
gli stessi non hanno voto.
13. Le deliberazioni dell’Assemblea contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo Statuto possono
essere annullate su istanza degli organi dell’ente, di qualunque associato o del pubblico ministero
come prevede l’articolo 23 del Codice Civile.
art. 14 – Competenze dell’Assemblea dei soci
1. All’Assemblea ordinaria spetta:
a) l’approvazione del bilancio consuntivo presentato dal Consiglio Direttivo che dovrà essere
accompagnato da una nota di sintesi sull’attività svolta dallo stesso e dall’Associazione;
b) la ratifica del preventivo finanziario approvato dal Consiglio Direttivo;
7
c) l’approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il
potenziamento e l’espansione dell’Associazione;
d) approvare la nomina dei nuovi soci e dichiarare decaduti i perdenti diritto;
e) ratificare l’entità della quota associativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo;
f) la decisione sulle mozioni presentate dai soci;
g) deliberare azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo;
h) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
i) ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.
2. All’Assemblea straordinaria spetta:
a) l’approvazione delle modifiche statutarie;
b) lo scioglimento dell’Associazione;
c) la nomina dei liquidatori;
d) la devoluzione del patrimonio residuo;
e) ogni altro adempimento che non sia stato demandato per legge o per statuto alla competenza
di altro organo associativo;
f) ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.
3. Le competenze dell’Assemblea non sono delegabili.
art. 15 – Il Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo, nominato dall’Assemblea straordinaria dei soci, è composto da un
minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 8 (otto) elementi. Il numero esatto di elementi che
costituiscono il Consiglio Direttivo, valutate le necessità organizzative e il numero di soci aventi
diritto al voto, è deliberato dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, il giorno delle
elezioni e prima delle stesse. Possono essere nominati 1 (uno) o più membri supplenti tra quanti,
non eletti, si sono candidati al Consiglio Direttivo. Il numero esatto dei supplenti, valutate le
necessità organizzative e il numero di soci aventi diritto al voto, è deliberato dall’Assemblea, su
proposta del Consiglio Direttivo, il giorno delle elezioni e prima delle stesse.
2. Dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili.
3. Possono far parte del Consiglio Direttivo i soci fondatori, i soci ordinari ed i soci onorari che
abbiano maturato due anni di anzianità. Prima delle elezioni, i soci che intendono ricoprire una
carica istituzionale devono far pervenire la loro candidatura al Segretario almeno 15 (quindici)
giorni prima, il quale provvederà a rendere partecipe l’Assemblea dei nomi dei candidati. In caso
d’urgenza e l’Assemblea straordinaria sia stata convocata con 7 (sette) giorni di preavviso la
candidatura è validamente depositata sino al giorno precedente l’inizio dell’Assemblea dei soci.
4. Il Consiglio Direttivo così formato, nello stesso giorno in cui è stata deliberata dall’Assemblea
la sua costituzione, elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il
Tesoriere, che per delibera del Consiglio stesso può coincidere con il Segretario.
5. Le votazioni, del Consiglio Direttivo e delle cariche istituzionali al suo interno, sono segrete e
scrutinate da due soci presenti nell’Assemblea e sorteggiati dal Presidente dell’Associazione prima
dell’inizio delle elezioni e che non abbiano depositato la propria candidatura al Consiglio
Direttivo
6. Al Presidente è riconosciuta la facoltà di ridistribuire i ruoli all’interno del Consiglio Direttivo
nel corso del triennio, in seguito a dimissioni od all’approvazione di una mozione di sfiducia nei
confronti di uno dei membri del Consiglio Direttivo stesso.
7. Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno 2 (due) volte l’anno entro il mese di
dicembre ed entro il mese di aprile rispettivamente per l’approvazione del preventivo finanziario e
del bilancio consuntivo di missione da sottoporre all’Assemblea dei soci; in via straordinaria, ogni
qual volta lo ritenga necessario il Presidente, il Vicepresidente o un 1/3 dei suoi componenti.
8. Il Consiglio Direttivo si riunisce nel luogo e all’ora indicati nell’avviso. La convocazione in
forma scritta, fax o e-mail, è inviata nominativamente almeno 7 (sette) giorni prima dal Presidente
dell’Associazione contenente l’ordine del giorno; in caso d’urgenza la convocazione sarà valida
anche per sms e/o telegramma almeno 2 (due) giorni prima. Ogni membro del Consiglio Direttivo
può concorrere all’elaborazione dell’ordine del giorno, concordando le mozioni con il Presidente.
9. Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei membri, anche
partecipanti in teleconferenza.
10. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voto dei presenti. Tra i membri del Consiglio
Direttivo non è prevista la facoltà di delega: il membro assente non ha diritto di voto.
11. Per le deliberazioni riguardanti l’espulsione di un socio e le modifiche statutarie da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea dei soci, devono essere presenti alla riunione tutti i membri del
Consiglio stesso ed occorre la maggioranza assoluta.
12. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente
o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio stesso.
13. La mancata partecipazione di un membro alle sedute consiliari per tre volte consecutive, senza
giustificato motivo, determina per il Consigliere la sua automatica decadenza dalla carica. Il
Consiglio Direttivo prenderà atto della cessazione avvenuta in sede di approvazione del verbale
della riunione successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza non giustificata.
14. Qualora, durante il mandato, venissero a mancare 1 (uno) o più membri del Consiglio Direttivo
per dimissioni, decadenza o qualsiasi altro motivo, il Consiglio provvederà alla sostituzione degli
stessi cooptando al suo interno i membri supplenti in base al numero di voti ottenuti in sede di
elezioni, od in loro assenza uno o più soci opportunamente scelti. I sostituti non potranno
comunque mai rappresentare la maggioranza nel Consiglio stesso. In tal caso si dovrà procedere
all’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. I membri supplenti o i soci cooptati nel Consiglio
Direttivo dureranno in carica fino alla prima Assemblea, la quale potrà confermarli fino alla
scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.
15. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
inerenti la gestione dell’Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati per legge .
art. 16 – Competenza del Consiglio Direttivo
1. Al Consiglio Direttivo spetta di:
a) elaborare le norme per uno o più regolamenti per disciplinare e organizzare le attività
dell’Associazione, che riterrà opportuni e necessari, da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea dei soci;
b) predisporre il programma generale, triennale ed annuale, dell’Associazione;
c) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma
generale approvato dall’Assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e
autorizzandone le spese;
d) assumere personale dipendente o stipulare contratti d’opera con i soci o terzi;
e) determinare gli eventuali compensi per le mansioni ed i compiti svolti dai membri stessi (gli
emolumenti individuali annui corrisposti non potranno comunque essere superiori al
compenso massimo previsto per il Presidente di collegio sindacale delle società per azioni);
f) predisporre i bilanci preventivo e consuntivo annuale da sottoporre all’Assemblea dei soci;
g) curare la variazione dei capitoli di spesa del preventivo finanziario, già ratificato
dall’Assemblea dei soci, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la
variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate;
h) deliberare sulle domande di nuove adesioni di aspiranti soci da sottoporre all’Assemblea;
i) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal
Presidente per motivo di necessità e/o urgenza;
j) fissare la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari da
far approvare all’Assemblea;
k) individuare eventuali soci onorari da sottoporre all’Assemblea dei soci;
l) stabilire le modalità di reperimento fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di
gestione;
m) nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività
dell’Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di
cui alla lettera e), comma 6, dell’art. 10 del D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460;
n) convocare altri soci o terzi alle proprie riunioni;
o) provvedere a qualsiasi altro affare necessario al funzionamento, il potenziamento e
l’espansione dell’Associazione da sottoporre ad approvazione dell’Assemblea.
art. 17 – Il Presidente e il Vicepresidente
1. Il presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale, di fronte ai terzi ed in giudizio,
dell’Associazione.
2. Al Presidente spetta inoltre:
a) convocare e presiedere l’Assemblea dei soci, nonché formulare l’ordine del giorno;
b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo, nonché formulare l’ordine del giorno;
c) curare l’esecuzione e l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
d) conservare i documenti associativi.
3. In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.
4. La firma del Vicepresidente fa fede, di fronte a terzi, dell’assenza o dell’impedimento del
Presidente a condizione che l’assenza o l’impedimento siano provati.
5. Qualora venga a mancare in maniera permanente l’opera del Presidente, per dimissioni o altro,
esso verrà sostituito dal Vicepresidente fino alla scadenza della carica.
art. 18 – Il Segretario
1. Il Segretario coadiuva l’operato del Presidente ed ha i seguenti compiti:
a) redige e aggiorna il registro degli aderenti;
b) provvede al disbrigo della corrispondenza;
c) è responsabile della redazione dei verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci;
d) provvede al collegamento ed al coordinamento tra i vari organi dell’Associazione e tra
l’Associazione e l’esterno (altre organizzazioni, enti pubblici e privati, etc.).
art. 19 – Il Tesoriere
1. Il Tesoriere coadiuva l’operato del Presidente e ha i seguenti compiti:
a) è responsabile della redazione del bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo
entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro
il mese di marzo;
b) è responsabile della tenuta dei registri e della contabilità dell’organizzazione;
c) provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle
decisioni del Consiglio Direttivo.
art. 20 – Regolamenti interni e Struttura operativa
1. Ai fini del funzionamento, potenziamento ed espansione l’Associazione potrà dotarsi di
specifici regolamenti interni e potrà costituire una struttura operativa, che integrandosi con le
cariche istituzionali, sarà organizzata da appositi regolamenti operativi e/o codici comportamentali
interni.
2. I soci che ricoprano delle cariche istituzionali potranno ricoprire anche 1 (uno) o più ruoli
operativi compatibilmente con gli impegni e previa delibera del Consiglio Direttivo.
CAPO VI
NORME DI ESTINZIONE
art. 21 – Norme di estinzione
1. L’Associazione si estingue, per le cause e secondo le modalità di cui all’art. 27 c.c.;
2. In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, l’Assemblea nominerà tra i soci
i “liquidatori” che assicureranno la devoluzione del patrimonio ad altri enti associativi senza scopo
di lucro o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190
della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al
momento dello scioglimento.
CAPO VII
RINVIO
art. 22 – Norme di Rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile
e alle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460 e alla
Legge 49/87.
2. Per gli aspetti organizzativi dell’Associazione, non ancora definiti nel presente Statuto, il
Consiglio Direttivo provvederà ove necessario mediante appositi regolamenti e/o codici
comportamentali.
I SOCI FONDATORI











invio in corso...