Lo statuto

24 maggio 2011 - 0:20     No Comments   

STATUTO

CAPO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

art. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata

1. E’ costituita un’Associazione di Cooperazione e Solidarietà Internazionale, organizzazione non

governativa e non lucrativa di utilità sociale, denominata Renken ONLUS (di seguito solo

“Associazione”).

2. L’Associazione è apartitica, aconfessionale e la sua durata è illimitata.

3. L’Associazione avrà la sua sede legale in via Faà di Bruno, 2 Torino (TO) in Italia e potrà

costituire altre sedi sul territorio nazionale e internazionale.

4. L’Associazione potrà inoltre costituire o riconoscere gruppi di volontari od associazioni di

appoggio istituzionale e progettuale di riferimento.

CAPO II

SCOPI E FINALITÀ

art. 2 – Principi ispiratori

1. L’Associazione concorre a promuovere e sostenere azioni volte a garantire la dignità di ogni

persona in ogni parte del mondo, credendo nei valori di solidarietà, eguaglianza, amicizia e

fratellanza e considerando la pace quale bene supremo.

art. 3 – Campi d’azione

1. L’Associazione opererà nei campi della cooperazione internazionale ed educazione allo

sviluppo, in favore delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo, perseguendo esclusivamente

finalità di solidarietà sociale nei seguenti settori: assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza

sanitaria, istruzione, formazione, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione

della cultura e dell’arte, tutela dei diritti umani e civili, ricerca scientifica di particolare interesse

sociale e sensibilizzazione sul territorio.

2. L’Associazione opererà, in Italia ed all’estero, prevalentemente a favore di soggetti in situazioni

di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

art. 4 – Modalità d’azione

1. Per il perseguimento del proprio fine statutario di cui all’art. 3, l’Associazione potrà svolgere le

seguenti attività:

a) promuovere azioni e progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo e di educazione allo

sviluppo sul territorio nazionale e internazionale;

b) promuovere interventi in situazioni di emergenza sul territorio nazionale e internazionale;

c) collaborare o aderire a qualunque ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale,

nonché ad organismi, movimenti e associazioni con i quali condivida gli scopi istituzionali;

d) coordinare le proprie attività con quelle di altre associazioni, di singoli ricercatori, formatori e

liberi professionisti anche a livello internazionale;

e) farsi promotrice avanti a qualunque ente pubblico o privato, o intraprendere e gestire

direttamente o tramite terzi, di qualunque iniziativa finalizzata al conseguimento degli scopi

dell’Associazione;

f) organizzare e promuovere convegni, dibattiti, seminari di studio e approfondimento, corsi di

formazione e manifestazioni;

g) promuovere ed attuare direttamente la creazione di pubblicazioni e sussidi multimediali;

h) promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione e l’edizione di libri, testi,

dispense, notiziari e indagini.

2. E’ fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad

eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, nei limiti consentiti dal comma 5 dell’articolo

10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460.

3. Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni

finanziarie, mobiliari ed immobiliari e promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al

fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento

dell’oggetto sociale; effettuare attività commerciali marginali, accessorie e strumentali ai fini

istituzionali.

CAPO III

RISORSE ECONOMICHE

art. 5 – Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale sarà costituito:

a) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere

richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’associazione;

b) dai contributi di enti pubblici e dalle liberalità di persone fisiche e giuridiche;

c) dai beni mobili e immobili acquistati con detti contributi, elargizioni, donazioni, lasciti,

rimborsi;

d) da sponsorizzazioni;

e) da entrate per servizi prestati dall’Associazione o da qualunque altra attività prevista dalla

legge per il perseguimento degli scopi associativi;

f) da eventuali eccedenze di bilancio.

Il patrimonio dell’Associazione deve, sotto qualsiasi forma, essere destinato esclusivamente ai fini

e per gli scopi di cui agli articoli del CAPO II – SCOPI E FINALITÀ.

art. 6 – Bilancio

1. L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio e il 31

dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all’Assemblea il bilancio

consuntivo relativo all’anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo

all’anno successivo.

2. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la

realizzazione delle attività istituzionali di cui agli articoli del CAPO II – SCOPI E FINALITÀ e di

quelle ad esse direttamente connesse.

3. Gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche

in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non

siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altri enti associativi senza scopo di lucro

che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

4. I fondi sono depositati presso la cassa dell’Associazione e gli istituti di credito stabiliti dal

Consiglio Direttivo, ogni operazione finanziaria è disposta attraverso la firma del Presidente, del

Vicepresidente o di una persona da loro delegata.

CAPO IV

MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE

art. 7 – Soci

1. Possono essere soci tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti, che ne

condividano gli scopi e le finalità di cui agli articoli del CAPO II – SCOPI E FINALITÀ.

2. Il numero dei soci è illimitato.

3. Per essere ammesso in qualità di socio dell’Associazione è necessario presentare una domanda

d’ammissione scritta al Consiglio Direttivo, il quale valuterà la corrispondenza ai criteri di idoneità

descritti al successivo art. 9. La nomina di socio dovrà essere successivamente approvata

dall’Assemblea dei soci e diverrà effettiva al momento del pagamento della quota associativa. Tale

quota è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, non rivalutabile, non

ripetibile e non rimborsabile.

4. Possono essere soci le persone di ogni nazionalità, genere, razza, religione, opinione politica,

orientamento sessuale, condizione personale e sociale, senza discriminazioni di alcun tipo.

5. La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari. E’ inoltre

espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

6. Il socio di Renken ONLUS non potrà fare dichiarazioni pubbliche in nome e per conto

dell’Associazione senza aver ricevuto espressa autorizzazione dal Consiglio Direttivo. Tra i soci

vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative.

7. La qualità di socio non è soggetta a limiti temporali e non dà diritto ad alcun vantaggio

economico diretto o indiretto per sé ed i propri familiari.

art. 8 – Categorie di soci

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

a) Soci attivi;

b) Soci onorari.

Tale distinzione in categorie sociali non implica differenze in merito ai diritti ed ai doveri verso

l’Associazione.

I soci attivi sono i soci fondatori che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione

sottoscrivendo l’atto relativo e i soci ordinari che entrano a far parte dell’Associazione secondo le

modalità di cui al successivo art. 9.

I soci onorari sono coloro che hanno concorso con atti rilevanti allo sviluppo, alla diffusione e alla

difesa dei principi umanitari dell’Associazione.

La nomina a socio Onorario deve essere deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del

Consiglio Direttivo.

art. 9 – Condizioni di ammissione e norme di esclusione

1. Per diventare soci ordinari occorre:

a) aver partecipato attivamente e con continuità alla vita associativa per almeno 1 (uno) anno in

Italia o, alternativamente, 6 (sei) mesi, dei quali almeno 2 (due) trascorsi in missioni all’estero

per conto dell’Associazione;

b) presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo;

c) versare la quota associativa determinata per il relativo anno sociale.

2. L’ammissione, subordinata ai requisiti di cui al precedente comma 1, è deliberata dal Consiglio

Direttivo, previa valutazione della rispondenza dell’aspirante socio ai principi ispiratori

dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo può, a suo insindacabile giudizio, deliberare la reiezione

della domanda di ammissione. Il Consiglio Direttivo dovrà rendere noto il proprio parere entro 3

(tre) mesi dalla consegna della domanda presso la sede legale dell’Associazione.

3. Gli aspiranti soci godono di tutti i diritti e doveri dei soci attivi, ad eccezione del diritto di voto.

4. La qualifica di socio si perde per:

a) dimissioni;

b) decesso;

c) espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Statuto o per

comportamenti contrari ad esso e per ripetute infrazioni ai regolamenti e/o codici

comportamentali interni e comunque per atti che danneggino l’Associazione e non siano

coerenti con i principi ispiratori della stessa;

d) cessazione di partecipazione, senza giustificato motivo, per un periodo di un anno;

e) per mora superiore ad un anno nel pagamento della quota sociale e trascorsi due mesi

dall’inoltro del sollecito;

f) per mancata presenza all’Assemblea dei soci per due anni consecutivi senza giustificazione

alcuna.

5. Il socio che intenda dimettersi deve presentare dichiarazione di recesso entro 3 (tre) mesi dalla

fine dell’anno – scadenza 30 (trenta) settembre di ogni anno – altrimenti sarà considerato associato

anche per l’anno successivo e tenuto al versamento della quota annuale sociale.

6. L’espulsione dei soci è proposta dal Consiglio Direttivo ed ha come effetto l’immediata

sospensione dalla vita associativa con perdita del diritto di voto. In ogni caso, prima di procedere

all’esclusione, devono essere contestati per iscritto all’associato gli addebiti che allo stesso

vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il socio, al quale sarà stata comunicata la decisione

di esclusione, può ricorrere entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione all’Assemblea mediante

raccomandata A/R inviata al Presidente dell’Associazione. La delibera dell’eventuale esclusione

del socio sospeso spetta all’Assemblea dei soci.

7. Il socio, anche se recedente, come il socio che per qualsiasi ragione non faccia più parte

dell’Associazione, non ha alcun diritto di ordine patrimoniale né di altra natura nei confronti della

stessa, né potrà rivendicare compensi e restituzioni di quote, statuendosi che ogni suo apporto è

destinato ai fini associativi.

art. 10 – Doveri e diritti dei soci

1. I soci sono tenuti:

a) ad osservare il presente Statuto e le sue eventuali modifiche, i regolamenti e/o codici

comportamentali interni e le deliberazioni adottati dagli organi associativi;

b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;

c) a versare annualmente entro il 30 (trenta) aprile la quota associativa approvata

dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;

d) a partecipare attivamente alla vita associativa ed all’Assemblea dei soci;

e) a giustificare l’impossibilità a partecipare all’Assemblea dei soci.

2. I soci hanno diritto:

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione e all’Assemblea dei soci con diritto

di voto (solo se maggiorenni) e di parola;

b) a formulare proposte e suggerimenti anche per iscritto;

c) ad accedere alle cariche associative. Questo diritto si acquisisce con una anzianità di associato

di almeno due anni;

d) a frequentare la sede sociale ed utilizzare le attrezzature dell’Associazione compatibilmente

con le necessità organizzative della stessa;

e) ad essere informati, in base ai modi e ai tempi stabiliti da Consiglio Direttivo.

art. 11 – Sostenitori esterni

Possono inoltre partecipare alla vita associativa, in qualità di “sostenitori”, senza diritto di voto,

anche tutte le persone fisiche che s’impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi

dell’Associazione, di cui agli articoli del CAPO II – SCOPI E FINALITÀ, con vari livelli di

coinvolgimento:

a) operatori retribuiti;

b) personale volontario;

c) tirocinanti e stagisti;

d) aspiranti soci ordinari;

e) donatori;

f) simpatizzanti.

Sono sostenitori esterni, senza diritto di voto, anche tutte le persone giuridiche, gli enti, che

donando risorse economiche in genere, s’impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi

dell’Associazione, di cui agli articoli del CAPO II – SCOPI E FINALITÀ.

CAPO V

ORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE

art. 12 – Organi Sociali

Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea dei soci

b) il Consiglio Direttivo

c) Il Presidente e il Vicepresidente

art. 13 – Assemblea dei soci

1. L’Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci che, alla data dell’Assemblea generale siano in

regola con il versamento della quota associativa annuale, che non abbiano presentato domanda di

dimissioni e per i quali non sia stato emesso provvedimento di espulsione.

2. Ogni socio ha diritto ad un voto.

3. A ciascun socio può essere assegnata al massimo 1 (una) delega per rappresentare gli associati

impegnati all’estero e quelli residenti in Italia impossibilitati a partecipare per comprovati motivi.

All’Assemblea possono partecipare anche i sostenitori esterni, senza diritto di voto.

4. L’Assemblea regolarmente convocata e costituita, di cui ai successivi comma 5, 6, 7 e 8,

rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità con il presente

Statuto, vincolano tutti i soci compresi gli assenti e i dissenzienti.

5. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

6. L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno, entro il mese di aprile, per assumere

deliberazioni di propria competenza, previste al comma 1 del successivo art. 14, ed è convocata

dal Presidente dell’Associazione e ogni qual volta lo stesso Presidente o almeno tre membri del

Consiglio Direttivo, o un quinto dei soci ne ravvisino l’opportunità e ne facciano richiesta scritta al

Presidente. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, fax o tramite e-mail

dal Presidente dell’Associazione con indicazione dell’ordine del giorno e della eventuale seconda

convocazione, da far pervenire almeno 30 (trenta) giorni prima della data di riunione.

7. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita:

a) in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci

aventi diritti al voto;

b) in seconda convocazione, quando siano presenti o rappresentati qualunque numero di soci

aventi diritto al voto;

c) anche se in difetto di comunicazione, se alle adunanze partecipano tutti i soci e l’intero

Consiglio Direttivo.

8. L’Assemblea straordinaria si riunisce ogni qualvolta deve assumere deliberazioni di propria

competenza, previste al comma 2 dell’articolo 14, nei casi di impossibilità di funzionamento degli

organi dell’Associazione o ogni qualvolta lo riterrà necessario il Consiglio Direttivo secondo le

modalità previste dal Codice Civile, ed è convocata dal Presidente dell’Associazione o da almeno

tre membri del Consiglio Direttivo, o da un terzo degli associati che ne ravvisino l’opportunità e ne

inoltrino richiesta scritta al Presidente che dovrà indire la riunione entro 3 (tre) mesi dal

ricevimento della richiesta. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, fax

o per mezzo e-mail dal Presidente dell’Associazione con indicazione dell’ordine del giorno e della

eventuale seconda convocazione, da far pervenire almeno 15 (quindici) giorni prima della data di

riunione. In caso di urgenza la convocazione è valida a mezzo telefono, telegramma, fax, e-mail o

sms almeno 7 (sette) giorni prima.

9. L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita:

a) in prima convocazione, quando sia presente o rappresentato almeno l’80% dei soci aventi

diritti al voto;

b) in seconda convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 dei soci aventi

diritto al voto;

c) anche se in difetto di comunicazione, se alle adunanze partecipano tutti i soci e l’intero

Consiglio Direttivo.

10. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono valide ove risultino adottate a

maggioranza dei soci presenti. In caso di parità dei voti , la proposta, oggetto delle deliberazioni, si

intende respinta. Le deliberazioni dell’Assemblea riguardanti l’eventuale scioglimento

dell’Associazione con relativa devoluzione del patrimonio residuo, devono essere adottate con la

presenza o la rappresentanza ed il voto di almeno 3/4 degli aventi diritto al voto.

11. Le Assemblee ordinarie e quella straordinarie sono presiedute dal Presidente dell’Associazione

o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro del Consiglio Direttivo

più anziano di età presente all’Assemblea. Questi nominerà il Segretario d’Assemblea tra i soci

presenti.

12. Nelle delibere dell’Associazione riguardo a responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo

gli stessi non hanno voto.

13. Le deliberazioni dell’Assemblea contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo Statuto possono

essere annullate su istanza degli organi dell’ente, di qualunque associato o del pubblico ministero

come prevede l’articolo 23 del Codice Civile.

art. 14 – Competenze dell’Assemblea dei soci

1. All’Assemblea ordinaria spetta:

a) l’approvazione del bilancio consuntivo presentato dal Consiglio Direttivo che dovrà essere

accompagnato da una nota di sintesi sull’attività svolta dallo stesso e dall’Associazione;

b) la ratifica del preventivo finanziario approvato dal Consiglio Direttivo;

7

c) l’approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il

potenziamento e l’espansione dell’Associazione;

d) approvare la nomina dei nuovi soci e dichiarare decaduti i perdenti diritto;

e) ratificare l’entità della quota associativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo;

f) la decisione sulle mozioni presentate dai soci;

g) deliberare azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo;

h) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;

i) ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

2. All’Assemblea straordinaria spetta:

a) l’approvazione delle modifiche statutarie;

b) lo scioglimento dell’Associazione;

c) la nomina dei liquidatori;

d) la devoluzione del patrimonio residuo;

e) ogni altro adempimento che non sia stato demandato per legge o per statuto alla competenza

di altro organo associativo;

f) ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

3. Le competenze dell’Assemblea non sono delegabili.

art. 15 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, nominato dall’Assemblea straordinaria dei soci, è composto da un

minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 8 (otto) elementi. Il numero esatto di elementi che

costituiscono il Consiglio Direttivo, valutate le necessità organizzative e il numero di soci aventi

diritto al voto, è deliberato dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, il giorno delle

elezioni e prima delle stesse. Possono essere nominati 1 (uno) o più membri supplenti tra quanti,

non eletti, si sono candidati al Consiglio Direttivo. Il numero esatto dei supplenti, valutate le

necessità organizzative e il numero di soci aventi diritto al voto, è deliberato dall’Assemblea, su

proposta del Consiglio Direttivo, il giorno delle elezioni e prima delle stesse.

2. Dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili.

3. Possono far parte del Consiglio Direttivo i soci fondatori, i soci ordinari ed i soci onorari che

abbiano maturato due anni di anzianità. Prima delle elezioni, i soci che intendono ricoprire una

carica istituzionale devono far pervenire la loro candidatura al Segretario almeno 15 (quindici)

giorni prima, il quale provvederà a rendere partecipe l’Assemblea dei nomi dei candidati. In caso

d’urgenza e l’Assemblea straordinaria sia stata convocata con 7 (sette) giorni di preavviso la

candidatura è validamente depositata sino al giorno precedente l’inizio dell’Assemblea dei soci.

4. Il Consiglio Direttivo così formato, nello stesso giorno in cui è stata deliberata dall’Assemblea

la sua costituzione, elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il

Tesoriere, che per delibera del Consiglio stesso può coincidere con il Segretario.

5. Le votazioni, del Consiglio Direttivo e delle cariche istituzionali al suo interno, sono segrete e

scrutinate da due soci presenti nell’Assemblea e sorteggiati dal Presidente dell’Associazione prima

dell’inizio delle elezioni e che non abbiano depositato la propria candidatura al Consiglio

Direttivo

6. Al Presidente è riconosciuta la facoltà di ridistribuire i ruoli all’interno del Consiglio Direttivo

nel corso del triennio, in seguito a dimissioni od all’approvazione di una mozione di sfiducia nei

confronti di uno dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

7. Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno 2 (due) volte l’anno entro il mese di

dicembre ed entro il mese di aprile rispettivamente per l’approvazione del preventivo finanziario e

del bilancio consuntivo di missione da sottoporre all’Assemblea dei soci; in via straordinaria, ogni

qual volta lo ritenga necessario il Presidente, il Vicepresidente o un 1/3 dei suoi componenti.

8. Il Consiglio Direttivo si riunisce nel luogo e all’ora indicati nell’avviso. La convocazione in

forma scritta, fax o e-mail, è inviata nominativamente almeno 7 (sette) giorni prima dal Presidente

dell’Associazione contenente l’ordine del giorno; in caso d’urgenza la convocazione sarà valida

anche per sms e/o telegramma almeno 2 (due) giorni prima. Ogni membro del Consiglio Direttivo

può concorrere all’elaborazione dell’ordine del giorno, concordando le mozioni con il Presidente.

9. Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei membri, anche

partecipanti in teleconferenza.

10. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voto dei presenti. Tra i membri del Consiglio

Direttivo non è prevista la facoltà di delega: il membro assente non ha diritto di voto.

11. Per le deliberazioni riguardanti l’espulsione di un socio e le modifiche statutarie da sottoporre

all’approvazione dell’Assemblea dei soci, devono essere presenti alla riunione tutti i membri del

Consiglio stesso ed occorre la maggioranza assoluta.

12. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente

o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio stesso.

13. La mancata partecipazione di un membro alle sedute consiliari per tre volte consecutive, senza

giustificato motivo, determina per il Consigliere la sua automatica decadenza dalla carica. Il

Consiglio Direttivo prenderà atto della cessazione avvenuta in sede di approvazione del verbale

della riunione successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza non giustificata.

14. Qualora, durante il mandato, venissero a mancare 1 (uno) o più membri del Consiglio Direttivo

per dimissioni, decadenza o qualsiasi altro motivo, il Consiglio provvederà alla sostituzione degli

stessi cooptando al suo interno i membri supplenti in base al numero di voti ottenuti in sede di

elezioni, od in loro assenza uno o più soci opportunamente scelti. I sostituti non potranno

comunque mai rappresentare la maggioranza nel Consiglio stesso. In tal caso si dovrà procedere

all’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. I membri supplenti o i soci cooptati nel Consiglio

Direttivo dureranno in carica fino alla prima Assemblea, la quale potrà confermarli fino alla

scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

15. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione

inerenti la gestione dell’Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati per legge .

art. 16 – Competenza del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta di:

a) elaborare le norme per uno o più regolamenti per disciplinare e organizzare le attività

dell’Associazione, che riterrà opportuni e necessari, da sottoporre all’approvazione

dell’Assemblea dei soci;

b) predisporre il programma generale, triennale ed annuale, dell’Associazione;

c) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma

generale approvato dall’Assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e

autorizzandone le spese;

d) assumere personale dipendente o stipulare contratti d’opera con i soci o terzi;

e) determinare gli eventuali compensi per le mansioni ed i compiti svolti dai membri stessi (gli

emolumenti individuali annui corrisposti non potranno comunque essere superiori al

compenso massimo previsto per il Presidente di collegio sindacale delle società per azioni);

f) predisporre i bilanci preventivo e consuntivo annuale da sottoporre all’Assemblea dei soci;

g) curare la variazione dei capitoli di spesa del preventivo finanziario, già ratificato

dall’Assemblea dei soci, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la

variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate;

h) deliberare sulle domande di nuove adesioni di aspiranti soci da sottoporre all’Assemblea;

i) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal

Presidente per motivo di necessità e/o urgenza;

j) fissare la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari da

far approvare all’Assemblea;

k) individuare eventuali soci onorari da sottoporre all’Assemblea dei soci;

l) stabilire le modalità di reperimento fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di

gestione;

m) nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività

dell’Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di

cui alla lettera e), comma 6, dell’art. 10 del D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460;

n) convocare altri soci o terzi alle proprie riunioni;

o) provvedere a qualsiasi altro affare necessario al funzionamento, il potenziamento e

l’espansione dell’Associazione da sottoporre ad approvazione dell’Assemblea.

art. 17 – Il Presidente e il Vicepresidente

1. Il presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale, di fronte ai terzi ed in giudizio,

dell’Associazione.

2. Al Presidente spetta inoltre:

a) convocare e presiedere l’Assemblea dei soci, nonché formulare l’ordine del giorno;

b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo, nonché formulare l’ordine del giorno;

c) curare l’esecuzione e l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d) conservare i documenti associativi.

3. In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

4. La firma del Vicepresidente fa fede, di fronte a terzi, dell’assenza o dell’impedimento del

Presidente a condizione che l’assenza o l’impedimento siano provati.

5. Qualora venga a mancare in maniera permanente l’opera del Presidente, per dimissioni o altro,

esso verrà sostituito dal Vicepresidente fino alla scadenza della carica.

art. 18 – Il Segretario

1. Il Segretario coadiuva l’operato del Presidente ed ha i seguenti compiti:

a) redige e aggiorna il registro degli aderenti;

b) provvede al disbrigo della corrispondenza;

c) è responsabile della redazione dei verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci;

d) provvede al collegamento ed al coordinamento tra i vari organi dell’Associazione e tra

l’Associazione e l’esterno (altre organizzazioni, enti pubblici e privati, etc.).

art. 19 – Il Tesoriere

1. Il Tesoriere coadiuva l’operato del Presidente e ha i seguenti compiti:

a) è responsabile della redazione del bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo

entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro

il mese di marzo;

b) è responsabile della tenuta dei registri e della contabilità dell’organizzazione;

c) provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle

decisioni del Consiglio Direttivo.

art. 20 – Regolamenti interni e Struttura operativa

1. Ai fini del funzionamento, potenziamento ed espansione l’Associazione potrà dotarsi di

specifici regolamenti interni e potrà costituire una struttura operativa, che integrandosi con le

cariche istituzionali, sarà organizzata da appositi regolamenti operativi e/o codici comportamentali

interni.

2. I soci che ricoprano delle cariche istituzionali potranno ricoprire anche 1 (uno) o più ruoli

operativi compatibilmente con gli impegni e previa delibera del Consiglio Direttivo.

CAPO VI

NORME DI ESTINZIONE

art. 21 – Norme di estinzione

1. L’Associazione si estingue, per le cause e secondo le modalità di cui all’art. 27 c.c.;

2. In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, l’Assemblea nominerà tra i soci

i “liquidatori” che assicureranno la devoluzione del patrimonio ad altri enti associativi senza scopo

di lucro o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190

della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al

momento dello scioglimento.

CAPO VII

RINVIO

art. 22 – Norme di Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile

e alle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460 e alla

Legge 49/87.

2. Per gli aspetti organizzativi dell’Associazione, non ancora definiti nel presente Statuto, il

Consiglio Direttivo provvederà ove necessario mediante appositi regolamenti e/o codici

comportamentali.

I SOCI FONDATORI

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